Il dibattito contemporaneo intorno alla tutela del confine clinico e alla sovrapposizione delle competenze sanitarie ha assunto una rilevanza apicale nel panorama giuridico e bioetico italiano, trovando un fulcro nevralgico nella complessa discussione scientifica e dottrinale riguardante il dry needling. Il recente e strutturato comunicato stampa diramato dalla Federazione Italiana delle Società di Agopuntura (FISA) affronta con encomiabile rigore logico, scientifico e tempestività istituzionale un nodo cruciale della moderna bioetica e del diritto sanitario vigente: il rapporto ontologico e inscindibile che sussiste tra l’atto terapeutico invasivo, la competenza diagnostica esclusiva e la conseguente responsabilità della diagnosi differenziale. La ferma posizione istituzionale ed epistemologica espressa dal Dott. Carlo Maria Giovanardi dinanzi al Consiglio Superiore di Sanità non deve essere riduttivamente interpretata come una mera rivendicazione di stampo corporativo o una difesa di prerogative di categoria, bensì come una rigorosa difesa epistemologica della salute pubblica, organicamente fondata sul primato assoluto della sicurezza del paziente e sulla salvaguardia del suo diritto costituzionale alla salute eretto a pilastro fondamentale dello Stato di diritto.
La diagnosi come atto unitario e inscindibile: tra ippocratismo e modernità
Il cuore pulsante dell’argomentazione della FISA risiede nel netto e motivato rifiuto di una parcellizzazione o frammentazione dell’atto medico. Separare artificialmente la fase tecnica dell’infissione dell’ago dal complesso, stratificato e profondo processo diagnostico che deve necessariamente precederla significa ridurre l’ars medica a una tecnica meramente esecutiva, privandola in modo inaccettabile della sua natura intrinsecamente clinica, intellettuale e speculativa. Nel contesto eziopatogenetico del dolore miofasciale, ciò che si manifesta in modo palese ed evidente in superficie – ovvero la presenza clinica del cosiddetto trigger point – può frequentemente celare e mascherare ciò che è clinicamente “nascosto”, ovvero una patologia profonda di natura viscerale, neurologica, vascolare o finanche oncologica. Affidare l’esecuzione di una procedura terapeutica marcatamente invasiva a professionisti che, per specifico profilo e percorso formativo normato, possiedono una competenza focalizzata primariamente sulla valutazione funzionale e sulla riabilitazione motoria, e non sulla diagnosi differenziale medica di ampio spettro, espone inevitabilmente il paziente a un rischio clinico latente e inaccettabile, derivante da possibili ritardi diagnostici o da errori terapeutici indotti dall’assenza di una visione sistemica della patologia.
Anche sul piano strettamente teorico della filosofia della medicina moderna e della sociologia della conoscenza, Michel Foucault, all’interno della sua opera fondamentale La nascita della clinica, evidenziava con precisione metodologica come lo “sguardo medico” non sia una semplice registrazione passiva di dati anatomici, bensì l’unico dispositivo epistemico in grado di mappare e interpretare il corpo umano non come una somma algebrica di distretti anatomici isolati, ma come un sistema integrato, dinamico e complesso di segni, sintomi e relazioni biologiche. Il fenomeno doloroso non può mai essere isolato come un dato puramente locale o un’entità reificata in un singolo fascio muscolare; esso rappresenta un sintomo complesso che richiede sempre una decodifica olistica, una comprensione fisiopatologica e un inquadramento nosologico complessivo, passaggi che costituiscono l’essenza stessa dell’atto medico e della sua insostituibile funzione sociale.
L’illusione semantica e l’artificio nominalistico: nomina sunt consequentia rerum
L’attenta e approfondita analisi proposta dalla FISA svela con assoluta lucidità interpretativa un sofisma terminologico e concettuale che rischia di generare pericolose asimmetrie informative e regolamentari. Definire l’inserzione di aghi filiformi nel tessuto muscolare con la locuzione anglofona di dry needling (o agopuntura a secco), pretendendo di identificarla come una pratica clinica radicalmente autonoma, ontologicamente distinta e indipendente dall’agopuntura medica tradizionale, rappresenta un artificio puramente linguistico e nominalistico più che una reale differenza di ordine sostanziale, strutturale o neurofisiologico. Dal punto di vista biomeccanico, istologico e anatomico, lo stimolo meccanico impresso ai tessuti profondi attraverso l’ago è esattamente identico, così come identiche sono le risposte riflesse neurovegetative, biochimiche e nocicettive evocate dall’infissione stessa. Già nei testi classici fondativi della medicina cinese, quale il celebre Huangdi Neijing (Il Libro Sacro dell’Imperatore Giallo), venivano descritti in modo dettagliato e sistematico i punti cosiddetti Ashi (la cui traduzione letterale evoca l’espressione di dolore spontaneo: “Ah, sì! Qui fa male”), i quali sovrappongono in modo pressoché millimetrico e perfetto la loro mappa clinico-topografica ai moderni trigger points studiati dalla medicina occidentale contemporanea.
Parafrasando la celebre metafora poetica di William Shakespeare, verrebbe da affermare che un ago metallico, anche se denominato con un lessico differente o inserito all’interno di una cornice concettuale apparentemente rinnovata, punge con la medesima profondità anatomica, attraversa i medesimi piani fasciali e comporta intrinsecamente i medesimi rischi iatrogeni per l’integrità corporea del paziente. La distinzione regolatoria non può e non deve essere fondata su criteri meramente nominalistici o semantici quando in gioco vi è la possibilità concreta di determinare complicanze severe, immediate e potenzialmente fatali, quali lo pneumotorace traumatico per perforazione pleurica, lesioni a carico di tronchi neurologici periferici, infezioni sistemiche o ematomi profondi in distretti vascolari critici.
L’epistemologia del rischio e l’etica della responsabilità medico-legale
La pressante richiesta rivolta al Ministero della Salute e alle autorità competenti affinché venga integralmente confermato e rigorosamente applicato il parere espresso dal Consiglio Superiore di Sanità in data 13 giugno 2017 si muove nel solco profondo dell’imperativo etico e bioetico formulato dal filosofo Hans Jonas nel suo celebre saggio Il principio responsabilità. Secondo tale paradigma filosofico, l’azione tecnica e terapeutica sull’essere umano deve sempre prevedere, calcolare e minimizzare il rischio futuro, anteponendo la tutela della vita a qualsiasi logica di semplificazione procedurale. La gestione immediata della complicanza clinica acuta – come giustamente e fermamente sottolineato nell’atto sindacale e scientifico della FISA – richiede necessariamente una prontezza diagnostica, una perizia tecnica e una capacità d’intervento terapeutico d’urgenza o d’emergenza che appartengono in via esclusiva al bagaglio formativo, accademico e professionale del medico chirurgo.
Sul piano prettamente medico-legale, la giurisprudenza di legittimità e la dottrina penalistica e civilistica prevalente hanno costantemente ribadito che l’esecuzione di atti che comportino l’introduzione di strumenti lesivi o invasivi all’interno del corpo umano, finalizzati alla cura di uno stato patologico o sintomatico, configura inequivocabilmente l’esercizio dell’attività medica. Ne consegue che il compimento di tali atti da parte di soggetti sprovvisti della formale abilitazione all’esercizio della professione medica può integrare gli estremi del reato di esercizio abusivo di una professione, tutelato dall’articolo 348 del codice penale, norma posta a presidio dell’interesse pubblico alla certezza che determinate prestazioni delicate siano erogate esclusivamente da soggetti qualificati e vigilati da appositi ordini professionali. La distinzione di competenze e l’invalicabilità del confine clinico non intendono sminuire l’alto valore della figura del fisioterapista, il cui ruolo è d’importanza capitale ed essenziale nel recupero funzionale del paziente, bensì intendono preservare quell’architettura logica e normativa che assegna la responsabilità ultima della salute individuale alla figura del medico.
In conclusione, l’alto e articolato intervento della FISA merita un plauso incondizionato da parte dell’intera comunità scientifica e giuridica per aver ricollocato al centro del dibattito della politica sanitaria nazionale il principio cardine e intramontabile del primum non nocere. Esso ha ricordato con fermezza che l’autonomia delle professioni sanitarie non mediche, pur condivisibile, auspicabile e meritevole di valorizzazione all’interno del proprio specifico e legittimo alveo riabilitativo e assistenziale, non può e non deve mai tradursi in uno sconfinamento operativo, metodologico o clinico pericoloso per l’integrità psicofisica, la sicurezza e la salute del paziente.
Bibliografia
- Alimi, D. et al., Structural and functional correlations in acupuncture, «Anatomical Record», n. 3, 268, Wiley, 2002.
- Aristotele, Organon, Einaudi, 1970.
- Baldry, Peter E., Acupuncture, Trigger Points and Musculoskeletal Pain, Churchill Livingstone, 2005.
- Bivins, Roberta, Acupuncture, Expertise and Cross-Cultural Medicine, Palgrave Macmillan, 2000.
- Consiglio Superiore di Sanità, Parere in merito alla competenza del fisioterapista all’esecuzione del dry needling, 13 giugno 2017.
- Dall’Agnola, G., Medicina legale e deontologia medica della professione sanitaria, Masson, 2001.
- Foucault, Michel, Naissance de la clinique, PUF, 1963.
- Gunn, C. Chan, The Gunn Approach to Treatment of Chronic Pain: Intramuscular Stimulation, Churchill Livingstone, 1996.
- Hippocrates, Epidemiarum libri, in Corpus Hippocraticum.
- Huangdi Neijing, The Yellow Emperor’s Classic of Internal Medicine, University of California Press, 1966.
- Jonas, Hans, Das Prinzip Verantwortung, Insel Verlag, 1979.
- Kalichman, Leonid & Vulfsons, Simon, Dry Needling in the Management of Myofascial Pain Syndrome, «Journal of the American Board of Family Medicine», n. 5, 23, JABFM, 2010.
- Melzack, Ronald & Wall, Patrick D., Pain mechanisms: A new theory, «Science», 150, AAAS, 1965.
- Ministero della Salute, D.M. 14 settembre 1994, n. 741: Regolamento concernente l’individuazione della figura e del relativo profilo professionale del fisioterapista.
- Pomeranz, Bruce, Scientific Basis of Acupuncture, Springer-Verlag, 1989.
- Simons, David G., Travell, Janet G. & Simons, Lois S., Myofascial Pain and Dysfunction: The Trigger Point Manual, Williams & Wilkins, 1999.
- Società Italiana di Medicina Legale (SIMLA), Linee guida in materia di responsabilità professionale medica, Giuffrè, 2018.
- Unschuld, Paul U., Medicine in China: A History of Ideas, University of California Press, 1985.
- Vanderweeën, L., Dry needling vs Acupuncture: A false dichotomy, «International Journal of Clinical Medicine», n. 2, 12, SCIRP, 2021.
- White, Adrian et al., An Introduction to Western Medical Acupuncture, Churchill Livingstone, 2008.








